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Quali cavalli devono essere identificati?? Gli equidi devono essere identificati entro il 31 dicembre dell’anno di nascita o entro 6 mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore al 31 dicembre, e comunque prima di lasciare l’allevamento senza la madre. Il proprietario entro sette giorni dalla nascita dell’equide, ed in ogni caso prima che esso lasci l’allevamento, deve comunicare l’evento all’Associazione Provinciale Allevatori utilizzando l’apposito modulo. Cosa si deve fare se si possiedono equidi nati prima del 01/01/2007 non identificati?? Qual è l’iter per richiedere l’identificazione di un equide non iscrivibile ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici?
(è disponibile sui siti www.apa.pg.it, www.anagrafeequidi.it oppure è possibile ottenerlo tramite fax o e-mail richiedendolo al nostro ufficio);
BNL cod. IBAN IT48Z0100503382000000201570 (Per l’inserimento della richiesta è necessario che sulla ricevuta sia indicato il n. CRO) Entrambi i conti sono intestati alla Associazione Italiana Allevatori.
L’APA successivamente al ricevimento dell’originale della richiesta d’identificazione e della ricevuta di pagamento, provvederà a:
Cosa si deve fare se si possiedono equidi nati prima del 01/01/2007 identificati secondo le decisioni n. 93/623/CEE e n.2000/68/CE della Commissione?? Detti equidi devono comunque essere registrati nella banca dati dell’anagrafe degli equidi entro il 30/04/2010.
Possono essere registrati gli equidi con passaporto rilasciato da AUSL, Fise o Fitetrec purché tali passaporti abbiano tutti i requisiti richiesti dalla legge:
Tutti i passaporti devono presentare le diciture in triplice lingua. Come si procede alla registrazione di un equide nato prima del 01/01/2007 identificato secondo le decisioni n. 93/623/CEE e n.2000/68/CE della Commissione?? Affinché un passaporto possa essere registrato il proprietario deve provvedere a far verificare che i dati del passaporto coincidano con quelli del soggetto: tramite l’ attestazione di un veterinario o richiedendo la verifica all’ufficio periferico dell’anagrafe degli equidi che invierà un proprio veterinario. In tal caso il proprietario deve provvedere alla registrazione dell’equide in BDN mediante:
riportata di seguito:
Tramite:
BNL IBAN IT48Z0100503382000000201570 (Per l’inserimento della richiesta è necessario che sulla ricevuta sia indicato il n. CRO) Entrambi i conti sono intestati all’Associazione Italiana Allevatori
Cosa devono fare i proprietari di puledri che vanno al mattatoio prima dei 12 mesi di età?? Questi soggetti, infatti, per poter essere inviati al mattatoio necessitano di un certificato rilasciato dall’Ufficio Anagrafe Equidi di competenza e di una fascetta con microchip. Il proprietario deve:
(disponibile sui siti www.apa.pg.it, www.anagrafeequidi.it oppure è possibile ottenerlo tramite fax o e-mail richiedendolo al nostro ufficio) 2. Effettuare il versamento dell’importo come da tabella riportata di seguito:
bonifico su c/c bancario: BNL IBAN IT48Z0100503382000000201570 (Per l’inserimento della richiesta è necessario che sulla ricevuta sia indicato il n. CRO) Entrambi i conti sono intestati alla Associazione Italiana Allevatori. 3. Recarsi presso l’uff. Anagrafe equidi con modulo, ricevuta di pagamento ed il passaporto della fattrice per ritirare il certificato effettivo e la fascetta con microchip attribuita al puledro. Gli equidi introdotti in Italia da un altro stato membro dell’Unione Europea mantengono il documento rilasciato dalle autorità dello stato di provenienza, purché tale passaporto abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge:
ll proprietario dell’allevamento di prima destinazione, presso cui sono introdotti gli equidi, deve provvedere entro 7 giorni dall’arrivo in azienda degli stessi alla registrazione presso l’APA. Sono esclusi dall’obbligo di registrazione nella Banca dati degli equidi: 1. gli equidi temporaneamente introdotti nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali; 2. gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello.
Si, tutti i passaporti per essere validi devono avere le pagine predisposte per la destinazione finale dell’equide. Nel caso in cui si voglia definitivamente e irreversibilmente escludere la possibilità di macellare l’ equide ai fini della produzione di carne per consumo umano (non DPA), tale capitolo deve essere firmato dal proprietario dell’equide e firmato e vidimato dall’ente che rilascia il passaporto o suo delegato (es. dall’APA per i Libri Genealogici). Se il capito IX non è vidimato l’equide è considerato DPA.
Cosa fare quando si vende o si acquista un cavallo? I passaporti per essere in regola devono essere intestati a nome del proprietario dell’equide e tutti i passaggi di proprietà devono essere comunicati all’Ente che ha rilasciato il passaporto e registrati dallo stesso sul passaporto. Per i passaporti UNIRE ed ANICA ci si deve rivolgere direttamente alle rispettive associazioni. Per i passaporti dell’anagrafe equidi o dei libri genealogici ci si rivolge all’APA. Come si procede per poter rendere effettivo il passaggio di proprietà di un cavallo con passaporto rilasciato dall’Uff. Periferico dell’Anagrafe degli equidi?
Il modulo, in duplice copia, deve essere compilato in tutti i suoi campi e deve essere firmato da venditore e acquirente. Al modulo devono essere allegate le fotocopie dei documenti d’identità di venditore e acquirente.
Tramite: bollettino di c/c postale: c/46491007 bonifico su c/c bancario: BNL IBAN IT48Z0100503382000000201570 (Per l’inserimento della richiesta è necessario che sulla ricevuta sia indicato il n. CRO) Entrambi i conti sono intestati alla Associazione Italiana Allevatori.
Come comunicare la morte di un equide? Compilare ed inviare l’apposito modulo all’APA allegando il passaporto ed il certificato veterinario di morte o il certificato di avvenuto smaltimento dell’equide. Come comunicare il furto o lo smarrimento di un equide? Compilare ed inviare l’apposito modulo all’APA allegando il passaporto e una copia della denuncia presentata all’autorità di polizia. Come comunicare il furto o lo smarrimento del passaporto? In caso di smarrimento del passaporto, entro 7 giorni il proprietario comunica l’evento all’APA con apposito modulo, allegando una copia della denuncia presentata all’autorità di polizia. Per la ristampa del duplicato deve essere allegata, inoltre, la ricevuta di versamento (come da tabella riportata di seguito):
Tramite: bollettino di c/c postale: c/46491007 bonifico su c/c bancario: BNL IBAN IT48Z0100503382000000201570 (Per l’inserimento della richiesta è necessario che sulla ricevuta sia indicato il n. CRO) Entrambi i conti sono intestati all’Associazione Italiana Allevatori. Qualora l’identità dell’animale sia accertata tramite il trasponder e corrisponda a quanto indicato in banca dati, l’APA rilascia un documento che presenta la dicitura “Duplicato” e nella parte II della sezione del Cap. IX l’equide è classificato come non DPA. CAVALLI DPA: Qualora il proprietario possa dimostrare entro 30 giorni dalla data dichiarata della perdita del passaporto o comunque prima della ristampa del passaporto, che lo status dell’equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non sia stato compromesso da un trattamento farmacologico, lo status dell’equide come animale destinato all’alimentazione umana può essere sospeso per 6 mesi. A tale scopo sul passaporto l’APA appone la data di inizio del periodo di sospensione di 6 mesi. Per ottenere quanto sopra descritto il proprietario insieme al resto della modulistica deve presentare l’autocertificazione per sospensione DPA (il modulo è disponibile nella sezione modulistica del sito) ed una certificazione del veterinario ASL che attesti la mancata somministrazione di medicinali. Nel caso in cui l’identità dell’equide non possa essere accertata il soggetto dovrà essere identificato, il documento emesso sarà contrassegnato come “ passaporto sostitutivo” e l’equide sarà inderogabilmente classificato come NON DPA nel capitolo IX . Se il documento perso è un passaporto emesso da altro ente e registrato secondo la normative ed il cavallo non ha microchip si deve ricorrere all’identificazione e le tariffe da applicare sono le seguenti:
Per svolgere tutte le pratiche relative all’Anagrafe degli equidi deve essere sempre presente il proprietario?? Tutte le richieste devono essere firmate dal proprietario. Lo stesso deve essere presente al momento dell’identificazione in azienda dell’equide e firmare le schede identificative firmate dal veterinario identificatore. Per il ritiro dei passaporti, può invece delegare un’altra persona purché questa presenti delega, fotocopia dei documenti d’identità del delegato e del delegante. Il delegato, compilando e firmando un modulo, si prenderà la responsabilità di far firmare i passaporti ritirati al proprietario. Sono validi i Passaporti rilasciati da Unire ed A.N.I.C.A.? Sì, UNIRE ed ANICA rilasciano passaporti validi. Verificare per passaporti rilasciati in passato, che sia compilato il cap. IX relativo alla destinazione finale. Nel caso in cui debba essere compilato rivolgersi ad UNIRE per i passaporti rilasciati da questa associazione, all’APA per quelli rilasciati da ANICA. Per poter procedere all’integrazione del cap. IX il passaporto deve essere intestato all’attuale proprietario, se così non fosse devono essere regolarizzati i passaggi di proprietà presso le stesse Associazioni. Il certificato genealogico può sostituire il passaporto? No, il Certificato Genealogico non sostituisce il passaporto. Nel caso di Libri Genealogici non riconosciuti in italia è necessario richiedere l’identificazione dell’equide all’Ufficio Periferico dell’Anagrafe degli Equidi della propria provincia (APA). Per i Libri Genealogici riconosciuti in Italia, invece, il passaporto, comprensivo di certificato genealogico, viene rilasciato dall’Uff. Centrale del Libro Genealogico detenuto dall’Associazione Nazionale di Razze. Chi rilascia i passaporti dei soggetti iscritti ai Libri Genealogici? I passaporti vengono emessi dall’Ufficio Centrale di competenza che detiene il Libro Genealogico, in seguito all’identificazione del puledro sotto madre ed applicazione del microchip. Nella maggior parte dei casi vengono consegnati tramite l’APA.
Come si ottiene un passaporto per soggetti TPR? Gli allevatori di soggetti TPR spediscono le denunce di nascita all’APA (Mod. 1B, con tutte le voci richieste compilate, pena l’esclusione degli animali dal L.G.). In base al numero dei soggetti vengono organizzate delle visite aziendali per la rassegna dei puledri sotto madre, durante le quali i puledri vengono valutati da un Esperto di razza che stabilisce quali sono ammessi alla riproduzione e quali scartati dalla selezione, destinati quindi, alla produzione di carne. Durante la stessa rassegna vengono applicati i microchip. In base alle schede segnaletiche compilate dall’Esperto di Razza, l’Ufficio Centrale rilascia i passaporti, che devono essere ritirati presso le APA. I passaporti emessi prima del 2008 devono essere compilati nella parte relativa alla destinazione finale (CAP. IX) presso l’APA, mentre tutti i passaporti emessi prima del 1998 devono essere rifatti, richiedendoli all’Associazione Nazionale, sempre tramite l’APA. Come si effettua un Passaggio di Proprietà per cavalli TPR? Per i soggetti TPR iscritti al LG, devono essere comunicati all’APA tramite modulo (da richiedere all’APA) sul quale vengono indicati i dati dell’acquirente, i dati del venditore e degli equidi. Sul passaporto va registrato il passaggio presso l’APA, dove viene riempito lo spazio apposito, apposta la firma dal venditore e del Direttore dell’APA. Per i soggetti destinati alla macellazione con passaporto provvisorio, il passaggio sul passaporto può essere compilato e firmato dal solo proprietario ma deve essere comunicato all’APA. Annualmente verranno comunque inviati a tutte le aziende iscritte al Libro Genealogico i mod. 5B che devono essere restituiti all’APA, compilati in ogni sua parte. Quali Razze hanno il Registro Anagrafico? Cavallino della Giara Cavallino di Monterufoli Cavallo del Catria Cavallo del Ventasso Cavallo Pentro Murgese Napoletano Norico Persano Pony di Esperia Salernitano Campania Sanfratellano Tolfetano Sarcidano Asino dell'Amiata Asino dell'Asinara Asino di Martina Franca Asino Ragusano Asino Sardo Sardegna Asino Romagnolo
Chi rilascia i passaporti dei Registri Anagrafici? Tutti gli uffici periferici possono rilasciare il passaporto per soggetti a genealogia conosciuta. La procedura è simile a quella per la richiesta di passaporto per soggetti indigeni. Nel caso di soggetti a genealogia sconosciuta riconducibili al registro anagrafico, la richiesta deve essere rivolta, sempre tramite ufficio periferico, all’ufficio centrale del registro anagrafico. Un esperto di razza incaricato eseguirà la valutazione morfofunzionale dell’equide in base alla quale l’ufficio centrale iscrive o meno il soggetto al registro. Se il soggetto viene iscritto il passaporto viene rilasciato dall’uff. periferico di riferimento altrimenti il passaporto viene emesso dall’ufficio periferico dell’anagrafe. Il passaporto deve sempre accompagnare l’equide?? Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento, ad esclusione dei casi di deroga previsti dal reg. (CE) n.504/2008 art.13 par.2, in particolare:
In caso di cessione dell’equide, a qualsiasi titolo, il documento di identificazione relativo all’animale deve essere consegnato al nuovo proprietario. Chi deve possedere un Codice aziendale rilasciato dall’AUSL?? Il decreto definisce azienda ogni stabilimento, costruzione e qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati e governati equidi. Ogni azienda in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrata, a cura del titolare, presso il servizio veterinario competente per il territorio, il quale attribuirà un codice stalla. Ogni variazione relativa all’azienda deve essere comunicata al servizio veterinario entro sette giorni dall’evento.
E’ obbligatorio avere il registro di carico e scarico equidi??
Di norma tutti i proprietario di equidi devono avere un registro di carico e scarico. Nel caso di equidi DPA (Destinati alla produzione di alimenti per uso umano) dovrà essere vidimato e numerato dal Servizio veterinario competente per il territorio. Per equidi non DPA può non essere vidimato dal servizio veterinario. Nel caso di aziende con numerosi proprietari (es. scuderie, maneggi, ecc..) è possibile ricorrere ad un unico registro in cui ogni pagina sarà intestata ad un diverso proprietario. Il registro deve essere tenuto e compilato dal proprietario o dal detentore se da questi delegato. Nel caso di capi non DPA (Non destinati alla produzione di alimenti per uso umano) è possibile ottemperare all’obbligo dello scarico delle movimentazioni cui non consegue passaggio di proprietà, purchè si conservi nel registro la copia del mod.4. E’ obbligatorio avere il registro dei trattamenti?? I registri dei trattamenti, previsti dal D.L.vo 193/2006 e/o dal D.L..vo 158/2005, sono obbligatori per tutte le aziende dove ci sono equidi DPA. Per gli equidi DPA, i trattamenti con sostanze essenziali per la cura previste dal Reg.1950/2006/CE e somministrate in accordo con art. 11 del D.Lvo 193/2006 dovranno essere sempre registrati , oltre che sul registro dei trattamenti presso l’allevamento, anche nella parte nella parte III B del capitolo IX del passaporto. L’obbligo di registrazione di tutti i trattamenti riguarda esclusivamente gli equidi DPA. Secondo quanto previsto dagli art. 80 e 82 del DLvo 193/06, per equidi non DPA non vige alcun obbligo di tenuta dei registri e di registrazione dei trattamenti, ad eccezione della conservazione di copia delle ricette adeguatamente compilate sino all’esaurimento del medicinale prescritto o smaltimento delle rimanenze. Quali sono gli obblighi di un proprietario/detentore relativi all’anagrafe degli equidi??
10. In caso di ritrovamento del passporto comunicare l’evento alle autorità competenti entro 7 giorni. Esistono sanzioni per inadempienze in campo di anagrafe equidi? Il Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n.29 stabilisce le Sanzioni a carico del Proprietario o Detentore Delegato per mancata comunicazione all’APA di eventi da inserire in ANAGRAFE EQUIDI Riferimenti normativi: DM.05/05/2006 DM.09/10/2007 - MANUALE OPERATIVO DEC. 2000/68/CE DEC.93/623/CEE Reg.(CE)504/2008 Circolare MIPAAF n.1 del 14/05/2007 Circolare MINSALUTE del 21/12/2007 Circolare MINSALUTE del 28/02/2008 Nota MIPAAF 16/04/2008 D.M. del 29 Dicembre 2009 Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE (articolo 8, comma15 legge 1°agosto 2003 n.200) D.L. 16 febbraio 2011 n.29 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n.504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE.
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